DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CATASTALE: IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2010
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DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CATASTALE: IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2010
E' da segnalare un'importate novità introdotta dal D.L. 31.5.2010 n.78 (pubblicato nella G.U. n.125 del 31.5.2010) dove all'art.19 c.14. Si prevede quanto segue:
"All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: ""Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie."
La norma in commento (art. 19 c.14) ha, pertanto, come finalità quella di favorire l’aggiornamento delle banche catastali, e ciò ponendo dei vincoli alla negoziazione di fabbricati non denunciati al Catasto ovvero non denunciati nella loro effettiva consistenza e richiedendo al Notaio una specifica attività di comparazione, in ordine alla titolarità dei diritti reali sugli immobili, tra le risultanze dei RR.II. ed i dati emergenti dai registri del catasto.
Gli “atti interessati” dalla nuova norma NON POSSONO ESSERE STIPULATI (e se stipulati sono nulli) se i fabbricati che ne sono oggetto sono fabbricati “ultimati” e non vi sia conformità tra lo stato di fatto ed i dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto nonché se tale conformità non viene dichiarata in atto dagli intestatari. Con il sanzionare, con la nullità, la mancanza della dichiarazione di conformità, il legislatore, stante anche lo scopo della norma in commento quale in precedenze delineato, ha in realtà inteso sancire la “incommerciabilità” di tutti quei fabbricati già esistenti non iscritti in Catasto ovvero (se anche ultimati) iscritti in maniera non conforme allo stato di fatto.
A detta disposizione fanno eccezione esclusivamente gli atti notarili relativi a finanziamenti bancari per i quali è prevista la dazione d'ipoteca immobiliare.
"All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: ""Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie."
La norma in commento (art. 19 c.14) ha, pertanto, come finalità quella di favorire l’aggiornamento delle banche catastali, e ciò ponendo dei vincoli alla negoziazione di fabbricati non denunciati al Catasto ovvero non denunciati nella loro effettiva consistenza e richiedendo al Notaio una specifica attività di comparazione, in ordine alla titolarità dei diritti reali sugli immobili, tra le risultanze dei RR.II. ed i dati emergenti dai registri del catasto.
Gli “atti interessati” dalla nuova norma NON POSSONO ESSERE STIPULATI (e se stipulati sono nulli) se i fabbricati che ne sono oggetto sono fabbricati “ultimati” e non vi sia conformità tra lo stato di fatto ed i dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto nonché se tale conformità non viene dichiarata in atto dagli intestatari. Con il sanzionare, con la nullità, la mancanza della dichiarazione di conformità, il legislatore, stante anche lo scopo della norma in commento quale in precedenze delineato, ha in realtà inteso sancire la “incommerciabilità” di tutti quei fabbricati già esistenti non iscritti in Catasto ovvero (se anche ultimati) iscritti in maniera non conforme allo stato di fatto.
A detta disposizione fanno eccezione esclusivamente gli atti notarili relativi a finanziamenti bancari per i quali è prevista la dazione d'ipoteca immobiliare.
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