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CASSAZIONE CIVILE - SENT.n.18477 del 9/8/2010: IN CONDOMINIO SI DECIDE A MAGGIORANZA

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Messaggio  Avv. Cristina Zorzi Mar Set 14, 2010 8:54 am

La sentenza n.18477/2010 della Cassazione si dimostra a favore della democrazia anche in condominio, con una una decisione che promette di rivoluzionare la vita condominiale italiana.
Essa stabilisce che la modificazione delle tabelle millesimali condominiali non richiede l'unanimità di tutti i condomini, essendo invece sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza (50%+1) degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, così come stabilito dall'art.1136 C.C..
Partendo dal presupposto che , mediante l'attribuzione a ciascun condomìno di un certo valore nella tabella millesimale si determina la cifra che lo stesso dovrà versare per il pagamento delle spese comuni, si deve quindi rilevare come fino a poche settimane fa fosse prevalente, nella giurisprudenza come nella prassi, l'opinione che le tabelle millesimali potessero essere modificate solo ed unicamente mediante decisione unanime di tutti i condomini.
Va da sé che ciò comportava numerosi problemi: nel caso di un errore di calcolo nella formazione dei millesimi ovvero, forse più frequentemente, in presenza di un'alterazione nei rapporti di valore degli alloggi (si pensi, per esempio, alla trasformazione di una soffitta in mansarda), ristabilire le giuste proporzioni nei pagamenti delle spese comuni affidandosi al principio della unanimità rasentava l’utopia, dovendosi scontrare con la probabile opposizione del condomìno che aveva realizzato l'ampliamento e che avrebbe visto aumentare l'importo delle propria quota di spese condominiali. In assenza del consenso unanime, era necessario rivolgersi al Giudice, con un inevitabile allungamneto dei tempi per il risolvimento della problematica.
D'ora in avanti, invece, soprattutto in considerazione della particolare autorità di cui godono le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite, sarà possibile, come detto, procedere alla modifica delle tabelle millesimali mediante "deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in sede di assemblea condominiale e almeno la metà del valore dell'edificio", secondo quanto stabilito dall'art.1136 C.C., c.2, espressamente richiamato dalla Sentenza di cui trattiamo in questo topic.
E’ doveroso comunque precisare che il principio sopra esposto sia valido SOLO per le tabelle di natura regolamentare, mentre per quelle di natura contrattuale rimane indispensabile il consenso unanime di tutti i condomini.
Avv. Cristina Zorzi
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