D.L.n.78/2010: L'OBBLIGO D'IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI SI ESTENDE ANCHE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE TRA PRIVATI
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D.L.n.78/2010: L'OBBLIGO D'IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI SI ESTENDE ANCHE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE TRA PRIVATI
Per effetto della entrata in vigore del comma 15 dell'art.19 del D.L.n.78/2010, dal 1° luglio 2010 è stato introdotto obbligatorietà dell'indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o di affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato.
Sono altresì comprese nel predetto obbligo di indicazione dei dati catastali anche le cessioni, le risoluzioni e le proroghe, anche tacite, degli stessi contratti di locazione o di affitto.
Sarà bene prestare particolare attenzione a questa nuova prescrizione, anch'essa in vigore da 1° luglio 2010, visto che la mancata o errata indicazione dei dati catastali sarà considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e comporterà l'applicazione di una sanzione compresa tra il 120 ed il 240 % dell'importo dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto.
Sono altresì comprese nel predetto obbligo di indicazione dei dati catastali anche le cessioni, le risoluzioni e le proroghe, anche tacite, degli stessi contratti di locazione o di affitto.
Sarà bene prestare particolare attenzione a questa nuova prescrizione, anch'essa in vigore da 1° luglio 2010, visto che la mancata o errata indicazione dei dati catastali sarà considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e comporterà l'applicazione di una sanzione compresa tra il 120 ed il 240 % dell'importo dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto.
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