TERRENI AGRICOLI: IL 31 DICEMBRE 2010 SCADE IL TERMINE DELLA L.29 DEL 26.2.2010
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TERRENI AGRICOLI: IL 31 DICEMBRE 2010 SCADE IL TERMINE DELLA L.29 DEL 26.2.2010
L'agevolazione fiscale che consente ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali e alle società agricole di acquistare terreni agricoli pagando una tassa dell'1% stabilita dalla L.n.29 del 26.2.2010, che ha convertito in legge il cosiddetto decreto milleproroghe (d.l. 194/2009) sta volgendo al termine.
Come già avveniva per la "vecchia" agevolazione per piccola proprietà contadina, la L.n.29 del 26.2.2010 consente di acquistare terreni agricoli pagando solo l'imposta catastale dell'1% sul prezzo della compravendita, mentre l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria si applicano in misura fissa (attualmente 168,00 Euro ciascuna) anziché in percentuale sul prezzo. Il risparmio è notevole, se si considera che la tassazione ordinaria ammonta complessivamente al 18% del prezzo della compravendita. Rimane in vigore anche l'esenzione dall'imposta di bollo per l’atto di compravendita e le relative copie.
Tuttavia rammentiamo che non si tratta di una proroga dell'agevolazione p.p.c., bencì di una nuova agevolazione, applicabile fino al 31 dicembre 2010.
Nell'agevolazione, a differenza di quanto previso dalla "vecchia", non è più necessario, neppure per i coltivatori diretti, far certificare la presenza dei requisiti dall'ufficio provinciale dell'agricoltura (sarà sufficiente, dunque, dimostrarne la sussistenza innanzi al Notaio, come già avveniva per gli imprenditori agricoli professionali). Rimane invece l'estensione dell'agevolazione alle "pertinenze" dei terreni agricoli, cioè ai fabbricati rurali eventualmente acquistati insieme agli stessi, purché abbiano carattere strumentale alla coltivazione.
L'agevolazione si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (i.a.p.) iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, comprese le società agricole che rispettano i requisiti di legge.
La legge prevede la decadenza dell'agevolazione, con il conseguente recupero delle imposte e le relative sanzioni, se l'acquirente cede volontariamente il terreno oppure cessa di coltivarlo direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto. Non comportano invece la decadenza dalle agevolazioni la successione a causa di morte e l'espropriazione per pubblica utilità. Inoltre, anche prima che siano trascorsi cinque anni, è concessa la facoltà di trasferire o affittare il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino l’attività di imprenditore agricolo, a condizione che si mantenga la destinazione agricola del fondo.
Con la nuova agevolazione p.p.c. diminuisce l'interesse per l’altro regime fiscale di favore previsto per l’acquisto dei terreni agricoli, il cosiddetto “compendio unico”, che negli anni scorsi non ha comunque incontrato i favori degli agricoltori per i numerosi vincoli previsti dalla legge, e i dubbi legati alla sua applicazione pratica.
Come già avveniva per la "vecchia" agevolazione per piccola proprietà contadina, la L.n.29 del 26.2.2010 consente di acquistare terreni agricoli pagando solo l'imposta catastale dell'1% sul prezzo della compravendita, mentre l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria si applicano in misura fissa (attualmente 168,00 Euro ciascuna) anziché in percentuale sul prezzo. Il risparmio è notevole, se si considera che la tassazione ordinaria ammonta complessivamente al 18% del prezzo della compravendita. Rimane in vigore anche l'esenzione dall'imposta di bollo per l’atto di compravendita e le relative copie.
Tuttavia rammentiamo che non si tratta di una proroga dell'agevolazione p.p.c., bencì di una nuova agevolazione, applicabile fino al 31 dicembre 2010.
Nell'agevolazione, a differenza di quanto previso dalla "vecchia", non è più necessario, neppure per i coltivatori diretti, far certificare la presenza dei requisiti dall'ufficio provinciale dell'agricoltura (sarà sufficiente, dunque, dimostrarne la sussistenza innanzi al Notaio, come già avveniva per gli imprenditori agricoli professionali). Rimane invece l'estensione dell'agevolazione alle "pertinenze" dei terreni agricoli, cioè ai fabbricati rurali eventualmente acquistati insieme agli stessi, purché abbiano carattere strumentale alla coltivazione.
L'agevolazione si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (i.a.p.) iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, comprese le società agricole che rispettano i requisiti di legge.
La legge prevede la decadenza dell'agevolazione, con il conseguente recupero delle imposte e le relative sanzioni, se l'acquirente cede volontariamente il terreno oppure cessa di coltivarlo direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto. Non comportano invece la decadenza dalle agevolazioni la successione a causa di morte e l'espropriazione per pubblica utilità. Inoltre, anche prima che siano trascorsi cinque anni, è concessa la facoltà di trasferire o affittare il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino l’attività di imprenditore agricolo, a condizione che si mantenga la destinazione agricola del fondo.
Con la nuova agevolazione p.p.c. diminuisce l'interesse per l’altro regime fiscale di favore previsto per l’acquisto dei terreni agricoli, il cosiddetto “compendio unico”, che negli anni scorsi non ha comunque incontrato i favori degli agricoltori per i numerosi vincoli previsti dalla legge, e i dubbi legati alla sua applicazione pratica.
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