PASSAGGIO DEL RISCALDAMENTO DA "CENTRALIZZATO" AD "AUTONOMO" IN CONDOMINIO: RISCHIA DI DIVENTARE UTOPIA!
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PASSAGGIO DEL RISCALDAMENTO DA "CENTRALIZZATO" AD "AUTONOMO" IN CONDOMINIO: RISCHIA DI DIVENTARE UTOPIA!
Le richieste di passaggio dal ricaldamento centralizzato al riscaldamento autonomo negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti.
Le motivazioni non mancano; prime su tutte la necessità di avere in casa una temperatura ambientale adatta alle proprie esigenze personali e quella di risparmiare. Passare al riscaldamento autonomo è possibile secondo la giurisprudenza della Cassazione, ma la più recente legislazione sul risparmio energetico sembra complicare, se non addirittura impedire, il passaggio.
Infatti, nella sentenza n.11857 del 27 maggio scorso, la Suprema Corte ha ribadito che il distacco è legittimo anche senza l’autorizzazione dell’assemblea, a condizione che non vengano a crearsi squilibri termici nell’edificio tali da pregiudicare l’erogazione del servizio e gli aggravi di spesa per gli altri condomini. La Corte precisa anche che lo squilibrio termico non si può comunque considerare la sola condizione della differente temperatura che si può venire a determinare nell’appartamento “distaccato” rispetto agli altri. La condizione termica dell’impianto conseguente al distacco deve comunque essere certificata.
Approfondendo la questione si rileva che la relazione del termotecnico può stabilire che chi non utilizza più il centralizzato debba pagare comunque una quota fissa di consumi, per compensare gli effetti creati dal distacco, nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto centralizzato (compresa la sostituzione dello stesso). In effetti, bisogna dar atto che, chi decide di distaccarsi dal centralizzato per procedere all’installazione della caldaia autonoma, deve disporre di uno sbocco per la canna fumaria (che nella maggior parte dei casi costituisce parte comune del condominio).
In tutti i casi, è bene ricordare che l’art.1118 c.2 C.C., "il condomino che rinuncia al diritto sulle cose comuni, non può sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione”.
Comunque, anche se finora la giurisprudenza gli è favorevole, chi intenda procedere al distacco potrebbe trovare in futuro giudici che recepiscano le novità normative e decidano di accogliere il ricorso di un condominio che si appelli all’impossibilità di raggiungere efficienza e risparmio energetico ottimali a seguito dell'avvenuto distacco.
Si tratta comunque di un’operazione che non prevede l’assenso dell’assemblea. L’utilizzo delle parti comuni (come ad esempio i muri o la facciata) per il passaggio della canna fumaria è infatti possibile se questo non esclude il loro pari uso ad altri condomini e se non ledere il decoro dell’edificio.
Tuttavia prima di procedere al distacco è bene prendere visione anche del "Regolamento Condominiale" che potrebbe prevedere l'espresso divieto di distaccarsi dal "centralizzato".
Le motivazioni non mancano; prime su tutte la necessità di avere in casa una temperatura ambientale adatta alle proprie esigenze personali e quella di risparmiare. Passare al riscaldamento autonomo è possibile secondo la giurisprudenza della Cassazione, ma la più recente legislazione sul risparmio energetico sembra complicare, se non addirittura impedire, il passaggio.
Infatti, nella sentenza n.11857 del 27 maggio scorso, la Suprema Corte ha ribadito che il distacco è legittimo anche senza l’autorizzazione dell’assemblea, a condizione che non vengano a crearsi squilibri termici nell’edificio tali da pregiudicare l’erogazione del servizio e gli aggravi di spesa per gli altri condomini. La Corte precisa anche che lo squilibrio termico non si può comunque considerare la sola condizione della differente temperatura che si può venire a determinare nell’appartamento “distaccato” rispetto agli altri. La condizione termica dell’impianto conseguente al distacco deve comunque essere certificata.
Approfondendo la questione si rileva che la relazione del termotecnico può stabilire che chi non utilizza più il centralizzato debba pagare comunque una quota fissa di consumi, per compensare gli effetti creati dal distacco, nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto centralizzato (compresa la sostituzione dello stesso). In effetti, bisogna dar atto che, chi decide di distaccarsi dal centralizzato per procedere all’installazione della caldaia autonoma, deve disporre di uno sbocco per la canna fumaria (che nella maggior parte dei casi costituisce parte comune del condominio).
In tutti i casi, è bene ricordare che l’art.1118 c.2 C.C., "il condomino che rinuncia al diritto sulle cose comuni, non può sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione”.
Comunque, anche se finora la giurisprudenza gli è favorevole, chi intenda procedere al distacco potrebbe trovare in futuro giudici che recepiscano le novità normative e decidano di accogliere il ricorso di un condominio che si appelli all’impossibilità di raggiungere efficienza e risparmio energetico ottimali a seguito dell'avvenuto distacco.
Si tratta comunque di un’operazione che non prevede l’assenso dell’assemblea. L’utilizzo delle parti comuni (come ad esempio i muri o la facciata) per il passaggio della canna fumaria è infatti possibile se questo non esclude il loro pari uso ad altri condomini e se non ledere il decoro dell’edificio.
Tuttavia prima di procedere al distacco è bene prendere visione anche del "Regolamento Condominiale" che potrebbe prevedere l'espresso divieto di distaccarsi dal "centralizzato".
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