NOVITÀ DETRAZIONE 36% BOX AUTO PERTINENZIALE: AGEVOLAZIONE ANCHE PER ACQUISTO SEPARATO!
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NOVITÀ DETRAZIONE 36% BOX AUTO PERTINENZIALE: AGEVOLAZIONE ANCHE PER ACQUISTO SEPARATO!
La detrazione del 36% (da calcolare sempre nel limite massimo di Euro 48.000,00) spetta anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto di box auto pertinenziali all’abitazione. In tal caso, tuttavia, è preliminarmente necessario evidenziare che la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box, il cui importo deve essere attestato dal venditore.
Inoltre, si devono distinguere due fattispecie distinte:
1) l’acquisto del box contestualmente all’acquisto dell’abitazione: come stabilito dalla C.M. n. 24/E/2004, e dalla successiva R.M. 8.2.2008, n. 38/E, è possibile fruire della detrazione del 36% indicando in atto la sussistenza del vincolo pertinenziale e le spese di realizzo del box (importo si cui calcolare la detrazione del 36%);
2) acquisto del box con atto separato successivo: la questione è più complessa. In particolare, posto che in tal caso l’atto di acquisto del box è separato e successivo a quello di acquisto dell’abitazione, sulla questione si è espressa in passato l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 55/E/2002, e con la già richiamata R.M. n. 38/E/2008. In tali documenti di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che qualora l’atto definitivo di compravendita del box sia stipulato successivamente al pagamento di eventuali acconti, la detrazione spetta in presenza dei seguenti requisiti:
- il pagamento degli acconti sia avvenuto tramite bonifico bancario o postale;
- il costo relativo alla realizzazione del box deve essere attestato dall’impresa costruttrice;
- il preliminare di vendita deve essere registrato e dal medesimo deve risultare il vincolo pertinenziale, altrimenti gli acconti NON sono detraibili!
Attenzione: nel momento dell'atto di compravendita il prezzo del box può risultare già pagato con bonifico, che però deve essere stato effettuato nella medesima giornata del rogito altrimenti NIENTE agevolazione!
In relazione a tale ultima condizione, nei documenti di prassi l’Agenzia giustifica tale richiesta in relazione alla necessità della verifica sussistenza del vincolo pertinenziale, senza il quale, come detto, la detrazione non compete all’acquirente.
Inoltre, si devono distinguere due fattispecie distinte:
1) l’acquisto del box contestualmente all’acquisto dell’abitazione: come stabilito dalla C.M. n. 24/E/2004, e dalla successiva R.M. 8.2.2008, n. 38/E, è possibile fruire della detrazione del 36% indicando in atto la sussistenza del vincolo pertinenziale e le spese di realizzo del box (importo si cui calcolare la detrazione del 36%);
2) acquisto del box con atto separato successivo: la questione è più complessa. In particolare, posto che in tal caso l’atto di acquisto del box è separato e successivo a quello di acquisto dell’abitazione, sulla questione si è espressa in passato l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 55/E/2002, e con la già richiamata R.M. n. 38/E/2008. In tali documenti di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che qualora l’atto definitivo di compravendita del box sia stipulato successivamente al pagamento di eventuali acconti, la detrazione spetta in presenza dei seguenti requisiti:
- il pagamento degli acconti sia avvenuto tramite bonifico bancario o postale;
- il costo relativo alla realizzazione del box deve essere attestato dall’impresa costruttrice;
- il preliminare di vendita deve essere registrato e dal medesimo deve risultare il vincolo pertinenziale, altrimenti gli acconti NON sono detraibili!
Attenzione: nel momento dell'atto di compravendita il prezzo del box può risultare già pagato con bonifico, che però deve essere stato effettuato nella medesima giornata del rogito altrimenti NIENTE agevolazione!
In relazione a tale ultima condizione, nei documenti di prassi l’Agenzia giustifica tale richiesta in relazione alla necessità della verifica sussistenza del vincolo pertinenziale, senza il quale, come detto, la detrazione non compete all’acquirente.
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