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Messaggio  Avv. Cristina Zorzi Lun Dic 12, 2011 11:13 am

A partire dal 6 dicembre 2011, è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 Euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori, alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A. Il trasferimento per contanti per il tramite di tali soggetti deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
Il D.L. 201/2011 ha, quindi, disposto un ulteriore abbassamento della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante, incidendo su uno strumento normativo nato nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, ma che sempre più tende ad assolvere compiti di contrasto all’evasione fiscale.
Analoghi limiti valgono per gli assegni. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 Euro devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000,00 Euro. Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, è precisato che il relativo saldo non può essere pari o superiore a 1.000,00 Euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 Euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 Euro, entro il 31 dicembre 2011.
Si evidenzia, inoltre, che le violazioni di tali disposizioni devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro trenta giorni, non solo al Ministero dell’Economia e delle finanze ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (cfr. il DM 17 novembre 2011), per la contestazione e gli altri adempimenti, ma anche all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale (ex art. 51, comma 1, come modificato dall’art. 12, comma 11 del DL 201/2011).
È anche opportuno ricordare come la circolare 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze abbia precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. La precisazione si era resa necessaria dal momento che numerose banche avevano provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF.
A quest’ultimo riguardo, peraltro, occorre sottolineare come, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del DLgs. 231/2007, costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze e all’Agenzia delle Entrate, ma della segnalazione dell’operazione alla UIF, in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 Euro.
In ordine a tale specificazione normativa, la circolare 11 ottobre 2010 n.297944 del Ministero dell’Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate e raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia. La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.
Resta da verificare, infine, se, al pari di quanto accaduto in occasione dei precedenti abbassamenti dei limiti all’utilizzo del denaro contante, in sede di conversione in legge del D.L. 201/2011 sarà prevista un’esenzione per le violazioni commesse nell’immediatezza dell’entrata in vigore (disposta con decorrenza immediata) e comprese tra 1.000,00 e 2.500,00 Euro.
Avv. Cristina Zorzi
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