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LITI CONDOMINIALI: ARRIVA LA POSSIBILITA' DI RICORRERE ALLA MEDIAZIONE O ALL'ARBITRATO

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Messaggio  Avv. Cristina Zorzi Mar Mar 20, 2012 4:41 pm

Tra condomini i pretesti per litigare non mancano di certo.
Secondo Cescond nel 2011 oltre un quinto delle cause civili ha avuto ambito condominiale: ogni anno circa 180.000 controversie pendenti finiscono davanti al Giudice di Pace o in Tribunale.

Da oggi questo, con l'entrata in vigore il "Decreto Milleproroghe" le cose cambiano: anche per le liti condominiali sarà prevista la mediazione: ossia, prima di andare in Tribunale, sarà quindi obbligatorio effettuare un tentativo di conciliazione davanti a un esperto abilitato.

La mediazione, o conciliazione, è un sistema con il quale le due parti, colloquiando tra loro anche senza bisogno di alcuna assistenza legale, cercano di raggiungere un accordo "amichevole" alla presenza di un mediatore specializzato nella materia in discussione (professionista abilitato dalla competente Camera di Commercio), che fa da 'paciere' e cerca di aiutare le parti a concludere positivamente l'incontro.
Il verbale redatto in caso di accordo è pienamente vincolante per ambedue le parti e, una volta omologato dal Tribunale, assume valore di titolo esecutivo. Per svolgere la mediazione ci si può rivolgere alla Camere di Commercio competente (secondo il principio di territorialità), o privati, riconosciuti ed iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Se ci si rivolge alla Camera di Commercio i costi sono fissati dal Ministero della Giustizia. Gli organismi privati non sono invece vincolati da tali tariffe, con obbligo però di prevedere una riduzione delle proprie indennità (di un terzo) se la mediazione svolta è tra quelle obbligatorie per legge.

Vi è inoltre la falcotà di ricorrere all'Arbitrato.
- Le vie legali non sempre risolvono i problemi, anzi: se la gente valutasse bene tempi, costi e possibilità di successo, difficilmente deciderebbe di imbarcarsi in un procedimento giudiziale. L'obbligatorietà della mediazione è una novità importante alla quale siamo favorevoli, ma non bisogna dimenticare che da anni esiste un altro rimedio stragiudiziale che consente di risolvere le questioni in tempi ancora più brevi, con costi certi e senza ricorrere a un giudice: l'arbitrato - afferma Rocco Guerriero, presidente del Cescond - Purtroppo molti credono che l'unica strada per ottenere giustizia sia quella di ricorrere in Tribunale, trascurando metodi alternativi, più rapidi e meno dispendiosi. La legislazione italiana ha previsto l'istituto dell'arbitrato, che consente di risolvere una controversia in via definitiva, con l'emissione di un lodo che è equiparabile a una sentenza. Gli avvocati, a cui ci si rivolge in caso di controversia, difficilmente avvisano di questa possibilità. I motivi sono semplici: una causa in Tribunale si trascina per anni e le parcelle lievitano continuamente. Si sa sempre quando si inizia, ma mai quando si finisce. L'arbitrato, al contrario, ha tempi e costi certi, tanto che è utilizzato da società e banche, in particolare quando ci sono grandi interessi economici, basti pensare il Lodo Mondadori o la vicenda Calcioscommesse. Paradossalmente, è poco conosciuto dal grande pubblico che tuttavia ogni giorno, da anni, assiste a una forma di arbitrato televisivo, ossia il programma "Forum". -

- Nel caso in cui le parti non giungano a un accordo nella fase di mediazione, si rischia che dopo mesi passati a tentare la pace si debba ricominciare dalla strada "tradizionale" del tribunale - spiega il presidente di Cescond, affermando che in ambito condominiale l'arbitrato può sostituire ed integrare la mediazione - Con l'arbitrato invece si può saltare la mediazione e si arriva subito a una soluzione". Cescond è l'unico ente in Italia specializzato nella materia immobiliare e condominiale che, attraverso uno staff di validi professionisti competenti in materia, svolge arbitrato. -

L'arbitrato è un procedimento disciplinato dal C.P.C., alternativo alla giustizia ordinaria, al termine del quale un soggetto "non togato" incaricato dai contendenti decide la controversia con l'emanazione di un "Lodo" avente validità equipollente ad una Sentenza.
Numerosi i vantaggi:
- la rapidità (da un minimo di 60 ad un massimo di 240 giorni);
- la riduzione dei costi ridotti che vengono comunicati e concordati fin dall'inizio del procedimento;
- la riservatezza, in quanto la contesa non diventa pubblica;
- la specializzazione degli arbitri nelle materie relative alle contese che, a differenza dei "giudici generici", vengono scelti dalle parti tra "esperti del settore" con la certezza di essere giudicati da profondi conoscitori della materia del contendere;
- infine, come già sopra menzionato, l'emissione di un lodo arbitrale che ha la stessa efficacia di una sentenza emessa in Tribunale.
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