RISOLUZIONE n.42/E del 4 giugno 2009 in tema di "Agevolazioni Prima Casa"
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RISOLUZIONE n.42/E del 4 giugno 2009 in tema di "Agevolazioni Prima Casa"
La risoluzione n. 42/E del 4 giugno 2009 afferma un nuovo principio: si può usufruire del trattamento di favore in caso di acquisto di un alloggio contiguo, effettuato per l’ampliamento della casa di abitazione, anche se quest’ultima sia stata acquistata senza l’applicazione del beneficio. Diventa così un dato acquisito (desunto dalla prassi in tema cfr.circ. 38/E 2005; ris. 25/E 2005) che sia possibile applicare l'"agevolazione prima casa" per l’acquisto, sia contestuale che in momenti diversi, di due alloggi destinati ad essere accorpati in un’unica unità abitativa.
La Risoluzione specifica poi che in detta ipotesi la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su "altra" casa di abitazione nel territorio del Comune va necessariamente riferita ad immobili diversi da quello da ampliare, e che la dichiarazione circa la novità nel godimento dell’agevolazione non debba essere resa. Comunque l’abitazione risultante dalla riunione deve comunque conservare le caratteristiche non di lusso di cui al DM 2 agosto 1969.
La Risoluzione specifica poi che in detta ipotesi la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su "altra" casa di abitazione nel territorio del Comune va necessariamente riferita ad immobili diversi da quello da ampliare, e che la dichiarazione circa la novità nel godimento dell’agevolazione non debba essere resa. Comunque l’abitazione risultante dalla riunione deve comunque conservare le caratteristiche non di lusso di cui al DM 2 agosto 1969.
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