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Messaggio  Avv. Cristina Zorzi Gio Lug 30, 2009 7:58 am

Non si decade dai benefici fiscali prima casa per mancato reinvestimento della somma ricavata dalla vendita di un immobile, se il contribuente non ha potuto riacquistare un altro fabbricato per inadempimento del venditore.
Il mancato acquisto può dipendere da un’emergenza in cui può venire a trovarsi l’ interessato nel caso in cui il venditore abbia nascosto l’esistenza temporanea di un atto di pignoramento sul bene compravenduto. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Roma, quarta sezione, con la sentenza 204 del 16 giugno 2009.
Per il giudice romano, “gli accadimenti che derivano dal decorso del tempo non vanno considerati nella loro materialità e automaticità, in quanto occorre valutare l’aspetto di soggettività derivante dal comportamento dell’onerato”.
In questi casi, il Fisco deve verificare i motivi che hanno ostacolato il compimento del fatto impeditivo della decadenza. Il ricorrente, impugnando l’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni emanato dall’Agenzia delle Entrate di Civitavecchia, aveva dedotto che prima della scadenza del termine per la stipulazione era stato accertato un impedimento all’acquisto dovuto a un pignoramento immobiliare sul terreno su cui era stato edificato il fabbricato.
Pertanto non aveva potuto riacquistare entro un anno dalla vendita un altro immobile da adibire ad abitazione principale, per causa a lui non imputabile. Per usufruire dei benefici legati all’acquisto della prima casa il contribuente deve trasferire la residenza nel comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dalla stipula dell’atto notarile.
Questo termine si applica anche a chi ha acquistato l’immobile quando era previsto il vecchio termine di un anno, purché non fosse già scaduto al momento dell’entrata in vigore (1° gennaio 2001) della legge 88/2000 (come spiega la sentenza 43/2005 della Commissione tributaria provinciale di Udine).
Sulle agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione principale, la Cassazione (sentenza 18300 del 10 settembre 2004) ha affermato che spettano anche all’acquirente dell’immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso.
I benefici possono essere conservati solo se la finalità, dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio. In effetti, la legge dispone che oggetto del trasferimento sia un fabbricato destinato ad abitazione: non è richiesto che sia già idoneo al momento dell’acquisto.
Avv. Cristina Zorzi
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