RISOLUZIONE n.22/E del 22.2.2011: IVA SCONTATA PER LA "PRIMACASA" CORRETTA IN CORSO D'OPERA
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RISOLUZIONE n.22/E del 22.2.2011: IVA SCONTATA PER LA "PRIMACASA" CORRETTA IN CORSO D'OPERA
Con risoluzione n. 22/E del 22 febbraio, in risposta al socio di una cooperativa edilizia, a proprietà divisa, che costruisce abitazioni non di lusso, concedendone in appalto la realizzazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente che l’imposta sul valore aggiunto è del 4% sui corrispettivi pagati alla ditta che effettua lavori aggiuntivi per rendere più efficiente una ”prima casa” ancora in costruzione.
Il socio della cooperativa aveva deciso di fare alcune migliorie al proprio appartamento, in corso d’opera, accordandosi direttamente con l’impresa costruttrice. Egli riteneva che i corrispettivi relativi ai lavori scontassero l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento ai sensi del n.39) della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R.n.633/1972.
Tale norma prevede l’imposta "light" per i corrispettivi pagati alle imprese che costruiscono in appalto fabbricati ”non di lusso” destinati alla rivendita. Il regime di favore vale anche se l’opera viene commissionata da cooperative edilizie e loro consorzi o persone fisiche, purché l’abitazione conservi il requisito di ”prima casa”.
Secondo l’Agenzia, le migliorie operate dal socio della cooperativa, anche se non richieste dal committente principale, ma da un singolo socio, non possono qualificarsi come lavori di ristrutturazione edilizia perché l’appartamento non è stato ancora ultimato e, quindi, gli interventi, si inseriscono ”nel processo di costruzione dell’immobile, ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggio”. Pertanto è applicabile l’Iva al 4 per cento.
Quindi, per gli interventi edilizi extracapitolato vige l’imposta sul valore aggiunto ridotta, a meno che i miglioramenti non promuovino la categoria catastale dell’immobile e a patto che il contribuente dichiari e confermi che l’immobile è la sua ”primacasa”.
Il socio della cooperativa aveva deciso di fare alcune migliorie al proprio appartamento, in corso d’opera, accordandosi direttamente con l’impresa costruttrice. Egli riteneva che i corrispettivi relativi ai lavori scontassero l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento ai sensi del n.39) della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R.n.633/1972.
Tale norma prevede l’imposta "light" per i corrispettivi pagati alle imprese che costruiscono in appalto fabbricati ”non di lusso” destinati alla rivendita. Il regime di favore vale anche se l’opera viene commissionata da cooperative edilizie e loro consorzi o persone fisiche, purché l’abitazione conservi il requisito di ”prima casa”.
Secondo l’Agenzia, le migliorie operate dal socio della cooperativa, anche se non richieste dal committente principale, ma da un singolo socio, non possono qualificarsi come lavori di ristrutturazione edilizia perché l’appartamento non è stato ancora ultimato e, quindi, gli interventi, si inseriscono ”nel processo di costruzione dell’immobile, ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggio”. Pertanto è applicabile l’Iva al 4 per cento.
Quindi, per gli interventi edilizi extracapitolato vige l’imposta sul valore aggiunto ridotta, a meno che i miglioramenti non promuovino la categoria catastale dell’immobile e a patto che il contribuente dichiari e confermi che l’immobile è la sua ”primacasa”.
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