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Messaggio  Avv. Cristina Zorzi Mar Feb 16, 2010 3:20 pm

Con la conversione in legge del c.d. decreto anticrisi, a partire dal 5 agosto 2009 è previsto un termine massimo di 30 giorni per il perfezionamento della operazione di surroga; in caso contrario la Banca cedente è tnuta a pagare al cliente una penale pari all'1% del valore del mutuo per ogni mese di ritardo.
Si riporta il testo del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, (G.U. n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini». (GU n. 179 del 4 agosto 2009)
Art.2
3 comma.
" Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo (prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007) non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a risar-cire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».
4 comma: "Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge".
Avv. Cristina Zorzi
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