AG.ENTRATE CIRCOLARE 7 GIUGNO 2010, N. 31/E : CHIARIMENTI SULLE C.D. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
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AG.ENTRATE CIRCOLARE 7 GIUGNO 2010, N. 31/E : CHIARIMENTI SULLE C.D. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Con la Circolare 31/e finalmente l'Agenzia delle Entrate scioglie alcuni dubbi interpretativi ed elimina alcune disparità di trattamento ingiustificate.
In primo luogo via libera all’agevolazione fiscale per chi acquista oggi un box auto o altre pertinenze anche nel caso in cui l’abitazione principale sia stata comprata prima dell’introduzione delle agevolazioni prima casa, e anche per le pertinenze di immobili acquistati allo “stato rustico”, in anni in cui non era riconosciuto il beneficio per questa tipologia di beni
Inoltre riconosce anche ai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza oltre confine il diritto a conservare le agevolazioni prima casa. La circolare spiega, infatti, che il beneficio non si perde nel caso in cui lo stato estero di nuova residenza del contribuente garantisca lo scambio di informazioni, necessario per verificare l’esistenza di un immobile adibito a dimora abituale del richiedente.
Non si decade dall’agevolazione “prima casa”, fruita in relazione all’acquisto del primo immobile, se tra il primo acquisto agevolato e il successivo riacquisto infrannuale, il contribuente è entrato in possesso di un altro immobile nello stesso comune in cui è situato quello che intende riacquistare. È, comunque sempre indispensabile che il nuovo immobile acquistato sia utilizzato come dimora abituale del contribuente.
In primo luogo via libera all’agevolazione fiscale per chi acquista oggi un box auto o altre pertinenze anche nel caso in cui l’abitazione principale sia stata comprata prima dell’introduzione delle agevolazioni prima casa, e anche per le pertinenze di immobili acquistati allo “stato rustico”, in anni in cui non era riconosciuto il beneficio per questa tipologia di beni
Inoltre riconosce anche ai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza oltre confine il diritto a conservare le agevolazioni prima casa. La circolare spiega, infatti, che il beneficio non si perde nel caso in cui lo stato estero di nuova residenza del contribuente garantisca lo scambio di informazioni, necessario per verificare l’esistenza di un immobile adibito a dimora abituale del richiedente.
Non si decade dall’agevolazione “prima casa”, fruita in relazione all’acquisto del primo immobile, se tra il primo acquisto agevolato e il successivo riacquisto infrannuale, il contribuente è entrato in possesso di un altro immobile nello stesso comune in cui è situato quello che intende riacquistare. È, comunque sempre indispensabile che il nuovo immobile acquistato sia utilizzato come dimora abituale del contribuente.
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