CASSAZIONE SENTENZA n.28439: SOSPESO IL NOTAIO CHE AVALLA DICHIARAZIONE MENDACE IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DI UN IMMOBILE
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CASSAZIONE SENTENZA n.28439: SOSPESO IL NOTAIO CHE AVALLA DICHIARAZIONE MENDACE IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DI UN IMMOBILE
Negli ultimi giorni spopola in rete, attraverso siti liberamente gestiti da privati e da altri professionisti, la "distorta rielaborazione" della sentenza n.28439 della Corte di Cassazione, pronunciatasi nei confronti di un notaio che ha avallato una quantomai evidente falsa dichiarazione resa in atto dalle parti in merito alla composizione di un immobile. Ma osserviamo bene i fatti (e sottolineo la parola "fatti") per meglio comprendere l'accaduto e trarne le dovute conclusioni.
Un notaio in un rogito aveva messo nero su bianco l’esistenza di un ammezzato che in realtà non c’era nella planimetria.
La domanda inizialmente veniva rigettata sia dal Gip di Torre Annunziata che dal Tribunale del riesame di Napoli per i quali il rogito non poteva essere considerato un atto in grado di certificare la reale consistenza dell’immobile, non avendo la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti.
La pensano diversamente i giudici di piazza Cavour che spiegano come facilmente il professionista avrebbe potuto evitare tale errore.
Il piano ammezzato non risultava dai documenti catastali (tra i quali troviamo per l'appunto la "planimetria catastale" nella quale viene fornita una chiara rappresentazione grafica della composizione di un immobile e sue eventuali pertinenze).
Nel caso di specie, se detto ammezzato fosse realmente esistito ma non fosse stato presente nella planimetria, il notaio che presiedeva all'atto avrebbe dovuto:
a) chiudere l'atto senza inserire la presenza di detto ammezzato (notiziandone ampiamente le parti della sua inesistenza, ben s'intende);
b) far saltare la stipula richiedendo eventualmente alla parte venditrice di sanare la difformità dell'immobile;
il tutto ai sensi del D.L. 31.5.2010 n.78.
Ben altra storia sarebbe stata se un notaio avesse citato la presenza di un ripostiglio (come da planimetria catastale) anziché l'effettiva presenza di un bagno (eseguito abusivamente al posto del ripostiglio e volutamente taciuto al notaio dalle parti) con le parti comparenti che dichiaravano (in tal caso mendacemente) la corrispondenza della planimetria allo stato di fatto dell'immobile!
Nel caso della sentenza n.28439, il notaio non poteva dunque non essere a conoscenza della falsa dichiarazione degli acquirenti; azione di cui è penalmente responsabile, punita con l’accusa di falso ideologico in atto pubblico e la conseguente richiesta di una misura interdittiva per impedirgli di continuare a svolgere la sua professione.
Permane quindi, ai sensi della vigente normativa urbanistica, il principio secondo il quale al Notaio non fa carico alcuna incombenza di riscontro o di accertamento personale presso l'immobile o presso i competenti uffici in relazione alla composizione effettiva dello stesso, che viene tuttavia dallo stesso dedotta e/o verificata attraverso la planimetria catastale dell'immobile che costituisce parte della documentazione necessaria all'istruttoria di qualunque atto notarile avente ad oggetto immobili censiti al Catasto dei Fabbricati. Il Notaio non fa l'accesso negli immobili!
Mi auguro di aver fatto sufficiente chiarezza su una notizia che all'origine era di per sé assolutamente intellegibile e di aver sventato l'ennesima caccia alla streghe fomentata da poco attenti predicatori.
Un notaio in un rogito aveva messo nero su bianco l’esistenza di un ammezzato che in realtà non c’era nella planimetria.
La domanda inizialmente veniva rigettata sia dal Gip di Torre Annunziata che dal Tribunale del riesame di Napoli per i quali il rogito non poteva essere considerato un atto in grado di certificare la reale consistenza dell’immobile, non avendo la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti.
La pensano diversamente i giudici di piazza Cavour che spiegano come facilmente il professionista avrebbe potuto evitare tale errore.
Il piano ammezzato non risultava dai documenti catastali (tra i quali troviamo per l'appunto la "planimetria catastale" nella quale viene fornita una chiara rappresentazione grafica della composizione di un immobile e sue eventuali pertinenze).
Nel caso di specie, se detto ammezzato fosse realmente esistito ma non fosse stato presente nella planimetria, il notaio che presiedeva all'atto avrebbe dovuto:
a) chiudere l'atto senza inserire la presenza di detto ammezzato (notiziandone ampiamente le parti della sua inesistenza, ben s'intende);
b) far saltare la stipula richiedendo eventualmente alla parte venditrice di sanare la difformità dell'immobile;
il tutto ai sensi del D.L. 31.5.2010 n.78.
Ben altra storia sarebbe stata se un notaio avesse citato la presenza di un ripostiglio (come da planimetria catastale) anziché l'effettiva presenza di un bagno (eseguito abusivamente al posto del ripostiglio e volutamente taciuto al notaio dalle parti) con le parti comparenti che dichiaravano (in tal caso mendacemente) la corrispondenza della planimetria allo stato di fatto dell'immobile!
Nel caso della sentenza n.28439, il notaio non poteva dunque non essere a conoscenza della falsa dichiarazione degli acquirenti; azione di cui è penalmente responsabile, punita con l’accusa di falso ideologico in atto pubblico e la conseguente richiesta di una misura interdittiva per impedirgli di continuare a svolgere la sua professione.
Permane quindi, ai sensi della vigente normativa urbanistica, il principio secondo il quale al Notaio non fa carico alcuna incombenza di riscontro o di accertamento personale presso l'immobile o presso i competenti uffici in relazione alla composizione effettiva dello stesso, che viene tuttavia dallo stesso dedotta e/o verificata attraverso la planimetria catastale dell'immobile che costituisce parte della documentazione necessaria all'istruttoria di qualunque atto notarile avente ad oggetto immobili censiti al Catasto dei Fabbricati. Il Notaio non fa l'accesso negli immobili!
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