RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI D'IMPRESA
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RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI D'IMPRESA
Nel caso in cui si effettui la rivalutazione solo ai fini civilistici dei beni immobili d’ impresa, introdotta dall’art.15, commi 16-23 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in L.2/2009, il saldo attivo generato non sarà considerato in sospensione d’ imposta e, pertanto, verrà tassato solo in caso di distribuzione in capo ai soci.
Inoltre, l’ efficacia fiscale della rivalutazione si considera perfezionata con l’ indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva, a prescindere dall’ omesso, insufficiente e / o tardivo versamento della stessa (che, se non versata, verrà iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso).
Queste alcune delle precisazioni contenute nella Circolare Ministeriale n.11/E del 19 marzo 2009, con la quale l’ Agenzia delle Entrate affronta nuovamente il tema della disciplina riguardante la rivalutazione dei beni immobili delle imprese, già trattato dalla C.M. n.8/E del 13 marzo 2009.
Si riporta un quadro riepilogativo alla luce dei nuovi chiarimenti ministeriali.
Soggetti ammessi
Il D.L. 185/2008 all’art.15, comma 16, enuncia i soggetti ammessi a fruire della rivalutazione, rientranti nell’ art.73, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
·Società per azioni e in accomandita per azioni;
·Società a responsabilità limitata;
·Società cooperative e società di mutua assicurazione;
·Società europee di cui al regolamento (CE) n.2157 / 2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
·Enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’ esercizio di attività commerciali.
Sono altresì ammessi, ai sensi dell’ art.15, comma 16, del D.L.185/2008, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Tra i soggetti ammessi al beneficio, la C.M. 8/E/2009 conferma la possibilità di rivalutare i beni anche per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata, come già espressamente previsto all’ art. 15 della Legge 342/2000 (richiamato dall’art.15, comma 23, del D.L. 185/2008)
Per tali soggetti, però, la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo del bene e la rivalutazione compiuta. Inoltre, per l’ assenza di un bilancio formale nel quale emergono i maggiori valori rivalutati, la C.M. 11/E/2009 sottolinea che tali soggetti debbano necessariamente operare la rivalutazione ai fini fiscali, mediante versamento obbligatorio dell’ imposta sostitutiva. Diversamente, risultano esclusi i soggetti che determinano il reddito su base forfetaria e le società semplici e gli enti ad esse equiparate.
Inoltre, l’ efficacia fiscale della rivalutazione si considera perfezionata con l’ indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva, a prescindere dall’ omesso, insufficiente e / o tardivo versamento della stessa (che, se non versata, verrà iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso).
Queste alcune delle precisazioni contenute nella Circolare Ministeriale n.11/E del 19 marzo 2009, con la quale l’ Agenzia delle Entrate affronta nuovamente il tema della disciplina riguardante la rivalutazione dei beni immobili delle imprese, già trattato dalla C.M. n.8/E del 13 marzo 2009.
Si riporta un quadro riepilogativo alla luce dei nuovi chiarimenti ministeriali.
Soggetti ammessi
Il D.L. 185/2008 all’art.15, comma 16, enuncia i soggetti ammessi a fruire della rivalutazione, rientranti nell’ art.73, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
·Società per azioni e in accomandita per azioni;
·Società a responsabilità limitata;
·Società cooperative e società di mutua assicurazione;
·Società europee di cui al regolamento (CE) n.2157 / 2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
·Enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’ esercizio di attività commerciali.
Sono altresì ammessi, ai sensi dell’ art.15, comma 16, del D.L.185/2008, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Tra i soggetti ammessi al beneficio, la C.M. 8/E/2009 conferma la possibilità di rivalutare i beni anche per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata, come già espressamente previsto all’ art. 15 della Legge 342/2000 (richiamato dall’art.15, comma 23, del D.L. 185/2008)
Per tali soggetti, però, la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo del bene e la rivalutazione compiuta. Inoltre, per l’ assenza di un bilancio formale nel quale emergono i maggiori valori rivalutati, la C.M. 11/E/2009 sottolinea che tali soggetti debbano necessariamente operare la rivalutazione ai fini fiscali, mediante versamento obbligatorio dell’ imposta sostitutiva. Diversamente, risultano esclusi i soggetti che determinano il reddito su base forfetaria e le società semplici e gli enti ad esse equiparate.
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