RIVALUTAZIONE DEI TERRENI: IN CASO DI DIMINUZIONE DEL VALORE È POSSIBILE FRUIRE DELLE NUOVE NORME E CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA GIÀ VERSATA
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RIVALUTAZIONE DEI TERRENI: IN CASO DI DIMINUZIONE DEL VALORE È POSSIBILE FRUIRE DELLE NUOVE NORME E CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA GIÀ VERSATA
Con la risoluzione n. 111/E del 22.10. 2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in ordine all’applicazione delle norme sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’art.67, c.1, lettere a) e b) del Tuir.
Attesa la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione dei terreni prevista dall’art.2, c.229, della L.n.191/2009 (Manovra finanziaria 2010), l’istante, che aveva già rideterminato il valore di un terreno posseduto alla data del 1 gennaio 2008, tenuto conto dell’intervenuta diminuzione del suo valore, chiede all’Amministrazione finanziaria conferma della possibilità di fruire della nuova disposizione agevolativa. In quest’ottica, il contribuente intende procedere ad una nuova perizia giurata di stima del terreno alla data del 1 gennaio 2010, versare la prima rata dell’imposta sostitutiva calcolata sul nuovo valore risul-tante da tale perizia e presentare istanza di rimborso delle prime due rate precedentemente versate in base al valore del terreno alla data del 1 gennaio 2008.
In risposta all’istanza di interpello sottoposta al suo vaglio, l’Agenzia delle Entrate, riproducendo una linea interpretativa già più volte espressa, evidenzia che “il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore dei terreni ad una certa data, ove lo ritenga opportuno, può usufruire della norma agevolativa successivamente emanata, ma dovrà in tal caso determinare mediante una nuova perizia giurata di stima il valore dei terreni alla data del 1 gennaio 2010, nonché procedere al versamento della relativa imposta sostitutiva, richiedendo il rimborso dell’importo precedentemente versato”. Nella risoluzione in esame si precisa altresì che “se il contribuente si è avvalso della rateazione dell’imposta dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate successive relative alla precedente rideterminazione".
Attesa la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione dei terreni prevista dall’art.2, c.229, della L.n.191/2009 (Manovra finanziaria 2010), l’istante, che aveva già rideterminato il valore di un terreno posseduto alla data del 1 gennaio 2008, tenuto conto dell’intervenuta diminuzione del suo valore, chiede all’Amministrazione finanziaria conferma della possibilità di fruire della nuova disposizione agevolativa. In quest’ottica, il contribuente intende procedere ad una nuova perizia giurata di stima del terreno alla data del 1 gennaio 2010, versare la prima rata dell’imposta sostitutiva calcolata sul nuovo valore risul-tante da tale perizia e presentare istanza di rimborso delle prime due rate precedentemente versate in base al valore del terreno alla data del 1 gennaio 2008.
In risposta all’istanza di interpello sottoposta al suo vaglio, l’Agenzia delle Entrate, riproducendo una linea interpretativa già più volte espressa, evidenzia che “il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore dei terreni ad una certa data, ove lo ritenga opportuno, può usufruire della norma agevolativa successivamente emanata, ma dovrà in tal caso determinare mediante una nuova perizia giurata di stima il valore dei terreni alla data del 1 gennaio 2010, nonché procedere al versamento della relativa imposta sostitutiva, richiedendo il rimborso dell’importo precedentemente versato”. Nella risoluzione in esame si precisa altresì che “se il contribuente si è avvalso della rateazione dell’imposta dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate successive relative alla precedente rideterminazione".
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