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Messaggio  Avv. Cristina Zorzi Lun Feb 28, 2011 5:01 pm

Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva che si realizza nell’occultamento dell’effettiva consistenza catastale degli immobili oggetto di imposizione, l’art.19 del D.L.n.78 del 31.5.2010, convertito dalla L.n.122 del 30.7.2010, modificato dalla legge di conversione, dispone l’attivazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, a decorrere dal 1 gennaio 2011.
Rinviando ai chiarimenti forniti dall’Agenzia del Territorio in merito alla nuova disciplina con le circolari n.3/T del 10.8.2010 e n.2/T del 9.7.2010, l’art.19, c.15, introduce uno specifico trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata o erronea indicazione dei dati catastali degli immobili nelle richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
In particolare, la mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell‘imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’art.69 del D.P.R.n.131 del 26.4.1986.
Tale disposizione – volta a colpire l’omissione della richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta ovvero l’omessa presentazione delle denunce degli eventi successivi alla registrazione - prevede l’applicazione della sanzione amministrativa dal 120% al 240% per cento dell’imposta dovuta.
La nuova previsione sanzionatoria si applica per le violazioni compiute a decorrere dal 1 luglio 2010.
Avv. Cristina Zorzi
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