ASPETTI CONTABILI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI D'IMPRESA: IL SALDO ATTIVO
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ASPETTI CONTABILI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI D'IMPRESA: IL SALDO ATTIVO
La differenza tra il nuovo ed il precedente valore, a livello contabile, dà luogo ad un saldo attivo che, ai sensi dell’art.15, comma 18, del D.L. 185/2008 deve essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva in sospensione d’imposta (con la dicitura “riserva ex D.L. 185/2008″), escludendo così ogni diversa forma di utilizzazione o destinazione.
Nell’ipotesi in cui la rivalutazione venga effettuata solo ai fini civilistici, la C.M. 11/E/2009 precisa che il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’imposta, con la conseguenza che lo stesso verrà tassato solo in caso di distribuzione in capo ai soci.
Diversamente, il predetto saldo costituisce riserva in sospensione d’ imposta, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per dare rilievo anche fiscale alla rivalutazione, mediante il pagamento dell’ imposta sostitutiva.
In tal caso, come ribadito nella C.M. 11/E/2009, in base all’art.13, comma 3, della Legge 342/2000, qualora il saldo attivo risultante dalla rivalutazione venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell’imposta sostitutiva, concorre a formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la rivalutazione, partecipando così alla formazione del reddito imponibile.
L’art.15, comma 19, del D.L. 185/2008 prevede la possibilità di svincolare fiscalmente la riserva generata a seguito della rivalutazione attraverso l’affrancamento, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10%.
Come precisato nella C.M. 11/E/2009, l’affrancamento del saldo attivo riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui il contribuente abbia dato rilevanza fiscale alla rivalutazione, con il versamento dell’imposta sui maggiori valori rivalutati.
Nella diversa ipotesi di rivalutazione con rilevanza solo civilistica, infatti, il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’imposta, con la conseguenza che lo stesso non rientra nella disciplina dell’affrancamento in esame.
Con l’affrancamento, l’attribuzione ai soci del saldo attivo non genera più materia imponibile per la società, ferma restando la tassazione in capo al socio, secondo le regole previste per la tassazione dei dividendi.
Ai sensi dell’art. 15, comma 22, il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire o in un’unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale la rivalutazione è effettuata, ovvero in tre rate, con la corresponsione degli interessi legali nella misura del 3% sulla seconda e sulla terza rata.
Nell’ipotesi in cui la rivalutazione venga effettuata solo ai fini civilistici, la C.M. 11/E/2009 precisa che il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’imposta, con la conseguenza che lo stesso verrà tassato solo in caso di distribuzione in capo ai soci.
Diversamente, il predetto saldo costituisce riserva in sospensione d’ imposta, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per dare rilievo anche fiscale alla rivalutazione, mediante il pagamento dell’ imposta sostitutiva.
In tal caso, come ribadito nella C.M. 11/E/2009, in base all’art.13, comma 3, della Legge 342/2000, qualora il saldo attivo risultante dalla rivalutazione venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell’imposta sostitutiva, concorre a formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la rivalutazione, partecipando così alla formazione del reddito imponibile.
L’art.15, comma 19, del D.L. 185/2008 prevede la possibilità di svincolare fiscalmente la riserva generata a seguito della rivalutazione attraverso l’affrancamento, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10%.
Come precisato nella C.M. 11/E/2009, l’affrancamento del saldo attivo riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui il contribuente abbia dato rilevanza fiscale alla rivalutazione, con il versamento dell’imposta sui maggiori valori rivalutati.
Nella diversa ipotesi di rivalutazione con rilevanza solo civilistica, infatti, il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’imposta, con la conseguenza che lo stesso non rientra nella disciplina dell’affrancamento in esame.
Con l’affrancamento, l’attribuzione ai soci del saldo attivo non genera più materia imponibile per la società, ferma restando la tassazione in capo al socio, secondo le regole previste per la tassazione dei dividendi.
Ai sensi dell’art. 15, comma 22, il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire o in un’unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale la rivalutazione è effettuata, ovvero in tre rate, con la corresponsione degli interessi legali nella misura del 3% sulla seconda e sulla terza rata.
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