RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA DETRAZIONE DEL 36% SPETTA PER I LAVORI ESEGUITI SU TUTTE LE PARTI COMUNI INDICATE DAL CODICE CIVILE
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA DETRAZIONE DEL 36% SPETTA PER I LAVORI ESEGUITI SU TUTTE LE PARTI COMUNI INDICATE DAL CODICE CIVILE
Con la risoluzione n. 7/E del 12 febbraio, l'Agenzia delle Entrate risponde all'istanza presentata da un'associazione, che chiede un chiarimento sulla detrazione del 36% per i lavori eseguiti solo sulle parti condominali citate dal n. 1 dell'art.1117 C.C. (il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune) o anche per quelle elencate nei successivi numeri 2 (i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune) e 3 dello stesso articolo (le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini).
L'Agenzia supera il precedente orientamento e riconosce il diritto alla detrazione per i lavori riguardanti tutte le parti condominiali comuni.
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